Attestato di Prestazione Energetica; in quali casi è necessario?
Il Geom. Andrea Bordin ci illustra le diverse casistiche di ambienti per cui è necessario redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) un documento atto a descrivere le caratteristiche energetiche di un edificio, abitazione o appartamento e ci dà delle delucidazioni in merito.
1. Per le cantine, i box, le autorimesse, o i magazzini bisogna redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
No, in linea di massima. Infatti secondo l’Art. 3 del D. Lgs. 192/2005, sono esclusi dall’ A.P.E. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
2. Se l’unità immobiliare è priva di impianto di riscaldamento, bisogna redigere lo stesso l’A.P.E.?
Sì, secondo il D. Lgs 192/2005 e i decreti attuativi DM 26/6/2015, è obbligatorio l'Attestato di Prestazione Energetica anche nel caso in cui gli edifici non siano dotati di impianto di riscaldamento. Si presume che il comfort termico richiesto all’interno dell’edificio, in termini di fabbisogno di energia termica, venga raggiunto attraverso la simulazione di un impianto fittizio alimentato dalla rete elettrica.
3. Per gli immobili venduti al “rustico” o i “ruderi”, bisogna redigere l’A.P.E.?
No. Infatti secondo l’Art. 2 del D.M. 22 novembre 2012 sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprieta':
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta';
b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioe' privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'.
4. Se l’edificio è vetusto, il proprietario può produrre l’autodichiarazione in classe G per la certificazione energetica?
No, non è più possibile l’autodichiarazione del proprietario che l’immobile è in classe G, secondo il D.M. 22 novembre 2012. Quindi dal 2012 è necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di prestazione energetica.
5. Sono ancora validi i vecchi Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e i vecchi Attestati di Prestazione Energetica?
Sì, gli attestati di certificazione energetica e gli attestati di prestazione energetica rilasciati sulla base delle previgenti normative ed in conformità ai precedenti modelli, anteriormente al 1 ottobre 2015, possono essere ancora utilizzati, anche dopo il 1 ottobre 2015, se ed in quanto ancora in corso di validità. Infatti secondo l’art. 10 del D.M. 26 giugno 2015 “resta ferma , ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validita' per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.
6. Quali sono gli edifici soggetti all’A.P.E.?
Gli edifici soggetti all’Attestato di Prestazione Energetica sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie (secondo il D.P.R. 412/93):E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; palestre; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. Grazie ad Andrea per le utilissime informazioni che ci ha fornito.