Dichiarazione di conformità e sicurezza degli impianti elettrici: a chi richiederla?

Dichiarazione di conformità e sicurezza degli impianti elettrici: a chi richiederla?

Introdotta nel 1990, la Dichiarazione di conformità e sicurezza degli impianti elettrici nacque nell'ottica legislativa di aumentare gli standard di sicurezza degli impianti stessi. Oggetto di successive modifiche giuridiche che ne hanno via via implementato l'ambito applicativo, la DICO è oggi un documento necessario e obbligatorio.

1. Che cos'è la Dichiarazione di conformità di impianti

Si tratta di un documento, corredato da un lungo elenco di allegati, il cui scopo è certificare che un determinato impianto elettrico è stato eseguito in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge e da norme tecniche specifiche al riguardo.

2. Riferimenti giuridici

Prima della promulgazione della legge n. 46 del marzo 1990, che istituiva nello specifico la Dichiarazione di conformità degli impianti, nessun documento era necessario e obbligatorio all'atto della realizzazione di un impianto. L'artigiano o la ditta che realizzava materialmente l'opera doveva certificare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte; la natura dei materiali impiegati e la qualità del lavoro non erano soggette a specifiche indicazioni tecniche, ma era sufficiente che l'impianto fosse realizzato secondo caratteristiche di funzionalità e sicurezza. Con l'evoluzione tecnologica, man mano sempre più evidente, tale norma non fu più sufficiente a disciplinare un argomento tanto importante e vasto. Il legislatore, dunque, con la legge del 1990 e un successivo decreto applicativo del 1992, introdusse l'obbligatorietà di redazione di un Certificato di Conformità degli impianti (non solo quello elettrico, ma anche quello sanitario e termico) che il tecnico installatore era tenuto a consegnare al committente dei lavori. Nel 2008, il legislatore tornò a occuparsi dell'argomento ampliando l'ambito applicativo alla DICO, rendendola obbligatoria per tutte le tipologie di immobili ed elaborando due modelli di redazione della stessa che fungono oggi da linea guida necessaria alla redazione del documento. Sempre nel 2008, fu introdotto il concetto di Dichiarazione di Rispondenza (una sorta di perizia e relazione tecnica necessaria per gli impianti realizzati tra il 1990 e il 2008) e quello di Dichiarazione di Adeguatezza relativa alle cabine di media tensione (cabine cioè che hanno il compito di trasformare la tensione da bassa a media o viceversa, oppure cabine che si occupano di smistare la tensione). Infine, nel 2010, con un ultimo decreto in merito, il legislatore ha introdotto un nuovo modello di redazione delle Dichiarazioni di Conformità, del quale si può leggere con maggiore dettaglio su taglialabolletta, anche in riferimento alle tariffe energetiche. 

3. Redazione della Dichiarazione di conformità

La stesura della Certificazione di conformità dell'impianto elettrico è obbligatoria nei seguenti casi:

  • Realizzazione di un nuovo impianto elettrico;

  • Lavori di manutenzione straordinaria su impianti esistenti;

  • Opere di ampliamento o rifacimento di impianti elettrici già in essere.

La DICO può essere redatta compilando il modello appositamente preparato dal Ministero dell'Industria oppure in carta libera e debitamente dattiloscritta, purché contenga specificatamente tutti i requisiti previsti dalla legge. La stesura del documento spetta all'impresa che ha realizzato i lavori relativi all'impianto e deve contenere i seguenti dati:

  • Dati identificativi del materiale esecutore delle opere (nome della ditta, indirizzo, numero di iscrizione camerale e riferimenti di iscrizione all'albo delle imprese artigiane);

  • Descrizione sintetica dei lavori effettuati specificando se si tratta di un impianto nuovo, una manutenzione straordinaria, un rifacimento che implica un ampliamento o una vera e propria trasformazione;

  • Dati identificativi del committente delle opere (nome, cognome e indirizzo di residenza);

  • Specifica della destinazione d'uso dell'immobile nel quale sono stati realizzati gli impianti (civile, commerciale o industriale).

Nella seconda parte della Certificazione, l'impresa installatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito i lavori a regola d'arte, in modo rispondente al progetto iniziale, utilizzando materiali conformi alla legge e rispettando le linee guide delle norme tecniche o di legge previste in materia di installazione e verifica della sicurezza (che andranno dettagliatamente specificate). Nella terza parte del documento, il redattore andrà a elencare e produrre, nel dettaglio, tutti gli allegati necessari e obbligatori pena la nullità del documento. Vediamo un rapido elenco:

  • Il progetto dell'impianto, documento reso obbligatorio dal decreto del 2008. Può essere sempre firmato dal responsabile tecnico dell'impresa salvo alcuni casi specifici. Tra questi gli impianti realizzati in fabbricati a uso civile con potenza superiore ai 6 kW o superficie maggiore ai 400 mq e per edifici a uso commerciale, industriale o terziario quando di superficie maggiore ai 200 mq o alimentate con tensione superiore ai 1000 Volt per i quali è necessaria la stesura da parte di un professionista iscritto all'albo.

  • La relazione sui materiali utilizzati con l'indicazione nel dettaglio, ove disponibile, di marchi e certificati di prova;

  • La descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione dell'opera (non obbligatoria quando il progetto è redatto da un professionista);

  • Eventuali Dichiarazioni di conformità dell'impianto se si tratta di un rifacimento;

  • Dichiarazione che attesta il possedimento dei requisiti necessari alla messa in opera dell'impianto.

La Dichiarazione di Conformità di impianto elettrico viene datata, firmata dal dichiarante e dal responsabile tecnico e redatta almeno in triplice copia. La prima è rilasciata al committente dei lavori, la seconda consegnata allo Sportello competente in materia del comune ove si trova l'edificio e la terza copia rimane all'impresa installatrice. La Certificazione di Conformità dell'impianto elettrico è documento necessario, ma non obbligatorio, in caso di compravendita dell'immobile; non vi sono norme ostative al passaggio di proprietà o alla locazione di fabbricati sprovvisti di tali documenti ma, in questo caso, non essendo possibile certificare gli impianti, sarà necessario verificare l'effettiva volontà delle parti. Nel caso specifico, è bene sapere che un immobile sprovvisto di DICO subisce un decremento nel valore commerciale dello stesso e che l'acquirente, prima di concludere il contratto, ha diritto di richiedere la preventiva messa a norma degli impianti.

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