Le spese per il lastrico solare del condominio
Oggi abbiamo chiesto al team del portale di informazione giuridica www.dirittoinformazione.it di spiegare ai lettori del blog di Pronto Pro come vanno ripartite le spese per il lastrico solare all’interno di un condominio. In particolare, per lastrico solare si intende quel particolare tetto con superficie piana che per questa sua speciale conformazione funge sia da copertura dell’edificio, sia da spazio calpestabile ed utilizzabile da parte dei condomini.
In questo caso tali spese sono ripartite tra tutti i condomini a seconda delle quote di proprietà di ciascun inquilino, facendo una scrupolosa applicazione delle cosiddette tabelle millesimali, qualora l’uso del lastrico sia in comune tra tutti gli abitanti dell’edificio.
Qualora invece l’uso di questo bene non sia comune ma concesso in esclusiva ad uno o alcuni dei condomini, questi ultimi sono tenuti a contribuire alle spese per un terzo, mentre gli altri due terzi sono a carico degli altri inquilini. Questa regola è prevista testualmente dall’articolo 1126 del Codice Civile.
Anche se si considera l’ipotesi di uso esclusivo da parte di alcuni condomini, gli altri sono ugualmente tenuti a sostenere le relative spese – per i due terzi, come già detto - in quanto il lastrico solare svolge in ogni caso anche l’indispensabile funzione di copertura del fabbricato. Inoltre, è bene precisare che tutto quanto riportato sin qui vale anche nel caso in cui la proprietà superficiaria sia esclusiva ad uno o alcuni condomini.
Di conseguenza, alla luce di tutte queste osservazioni diventa palese che le spese relative alla riparazione, alla ricostruzione, nonché al risarcimento del danno vanno sempre ripartite nelle modalità appena descritte.
L’eventuale azione stragiudiziale o giudiziale va perciò proposta nei confronti del condominio, rappresentato dalla persona dell'amministratore in qualità di portavoce di tutti i condomini obbligati. Al contrario, l’azione non va proposta nei confronti del proprietario o del titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto nel caso in cui egli frapponga degli impedimenti concreti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati. Questo tipo di azione, infatti, va proposta con il solo obiettivo di ostacolare comportamenti ostruzionistici, ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione e confermare l’esecuzione diretta dei lavori previsti.
In via del tutto eccezionale, infine, va precisato che le spese descritte in precedenza potranno ricadere interamente su di un condomino, qualora le stesse si siano rese necessarie per responsabilità esclusiva di quest’ultimo.
Pubblicato da ProntoPro.it